Profili finanziari del regionalismo differenziato
A norma dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, ciascuna Regione può chiedere, elettivamente nelle materie a legislazione concorrente, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di un’intesa con lo Stato da recepire con legge ordinaria.
Tale previsione, introdotta con la riforma del Titolo V del 2001, è rimasta fino ad oggi inattuata. Tuttavia, a seguito delle recenti iniziative assunte da alcune Regioni, il tema è finito al centro del dibattito politico, sollevando preoccupazioni in ordine alle potenziali conseguenze del regionalismo “asimmetrico” sugli attuali assetti ordinamentali.
Nel presente articolo ci si soffermerà sui profili finanziari collegati al trasferimento di funzioni alle Regioni richiedenti: com’era prevedibile, si è accesa una disputa sui criteri di ripartizione del gettito fiscale tra territori, la cui soluzione sembra ancora lontana.
Autori
Dario Stevanato
Parole chiave
autonomia differenziata, compartecipazioni, federalismo fiscale, perequazione, regionalismo asimmetrico, residuo fiscale